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LA
CONCILIAZIONE PER RISOLVERE CONTENZIOSI TRA UTENTE E GESTORE
TELEFONICO
La conciliazione è una procedura, alternativa alla giustizia
ordinaria, per la risoluzione delle controversie tra imprese e
consumatori. Alcune caratteristiche sono: tempi rapidi,
semplicità del procedimento, riservatezza, accordo tra le parti.
Nel settore delle telecomunicazioni, in caso di contestazioni, è
prevista l’obbligatorietà di avviare un tentativo di
conciliazione, prima di procedere eventualmente attraverso vie
legali (Delibera 182/02/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni – AGCOM).
E’ necessario inviare un reclamo scritto (raccomandata A.R.) al
proprio gestore telefonico relativamente ai fatti contestati. Se
entro 30 gg. non si riceve risposta o si riceve una risposta
insoddisfacente, si può avviare il tentativo di conciliazione
avendo a disposizione tre opportunità:
1) rivolgersi ad una Associazione di consumatori che abbia
firmato il protocollo d’intesa con il gestore telefonico (la
conciliazione è gratuita).
2) rivolgersi al Corecom regionale utilizzando l’apposito
formulario UG che può essere scaricato dal sito
“www.regione.veneto.it/corecom” oppure da “www.agcom.it”
(la conciliazione è gratuita) .
3) rivolgersi alla Camera di Commercio.
La Commissione di conciliazione generalmente è composta da un
conciliatore del gestore telefonico e da un conciliatore
dell’associazione consumatori. Nel caso non si raggiunga un
accordo soddisfacente, il consumatore avrà comunque la facoltà
di rivolgersi al Tribunale.
La conciliazione non prevede un “risarcimento danni”, ma
l’annullamento o l’accredito di somme non dovute, di servizi non
richiesti ed un eventuale forma di “indennizzo” per disagi
sopportati dall’utente. Durante il tentativo di conciliazione
vengono interrotte le attività del gestore telefonico atte a
recuperare dall’utente l’eventuale credito oggetto della
contestazione.
Alla conclusione della procedura di conciliazione viene redatto
un verbale che sarà inviato al domicilio dell’utente.
CONTESTAZIONE BOLLETTE
La contestazione di una bolletta ( telefonate non riconosciute,
mancata disponibilità del servizio, addebito di servizi non
richiesti, ecc.) va fatta tramite raccomandata A.R. al proprio
gestore telefonico richiedendo, ad esempio, lo storno di somme
non dovute o la restituzione di somme già pagate e non dovute.
Se non si riceve risposta entro 30 gg. o si riceve una risposta non
soddisfacente si può attivare immediatamente la procedura di
conciliazione:
-
rivolgendosi ad una Associazione di consumatori che abbia
firmato il protocollo d’intesa con il gestore telefonico.
-
rivolgendosi al Corecom regionale utilizzando l’apposito
formulario UG che può essere scaricato dal sito
www.regione.veneto.it/corecom oppure da
www.agcom.it
.
Il tentativo di prima conciliazione (assolutamente gratuito) è
obbligatorio prima di procedere, eventualmente, per le vie
legali.
Ricordiamo che l’utente può pagare la bolletta per differenza,
sottraendo dal totale l’importo delle somme relative a
telefonate che sia certo di non aver effettuato o a servizi non
richiesti. In sede di conciliazione saranno valutate le
eventuali compensazioni o indennizzi.
ATTIVAZIONE SERVIZI NON
RICHIESTI
Secondo precisa indicazione del Garante per la Privacy, non si
possono attivare servizi telefonici (segreterie telefoniche,
piani tariffari speciali, adsl, ecc.) senza l’espressa volontà
dell’utente. Anche il Codice del Consumo (art. 57) stabilisce
che “il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione in caso
di fornitura non richiesta. In ogni caso l’assenza di risposta
non implica consenso del consumatore”.
Nell’ipotesi invece che questo si verifichi, l’utente può
innanzitutto non pagare la parte di bolletta relativa ai servizi
non richiesti. Dopo aver effettuato il pagamento per differenza,
l’utente deve inviare una raccomandata A.R. al proprio gestore
telefonico richiedendo l’immediata cessazione del servizio non
richiesto, l’accredito delle somme eventualmente già pagate o lo
storno di quelle non ancora pagate. Se non riceve risposta entro
30 gg. o riceve una risposta non soddisfacente può attivare
immediatamente la procedura di conciliazione:
-
rivolgendosi ad una Associazione di consumatori che abbia
firmato il protocollo d’intesa con il gestore telefonico.
-
rivolgendosi al Corecom regionale utilizzando l’apposito
formulario UG che può essere scaricato dal sito
www.regione.veneto.it/corecom oppure da
www.agcom.it
.
Il tentativo di prima conciliazione (assolutamente gratuito) è
obbligatorio prima di procedere, eventualmente, per le vie
legali.
L’utente può inoltre denunciare il comportamento scorretto del
gestore telefonico rivolgendosi all’AGCOM (Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni) compilando l’apposito modulo
scaricabile dal sito
www.agcom.it
ed inviandolo al numero di fax 0817507616.
RITARDO / TRASLOCO /
ASSENZA DI LINEA
In caso di ritardo nell’attivazione di una nuova linea
telefonica o di trasloco da altro gestore, l’utente ha diritto
ad un indennizzo, secondo quanto previsto dalle condizioni di
contratto con il gestore telefonico. Ad esempio nelle
“Condizioni generali di abbonamento” di Telecom (art. 26), è
previsto l’indennizzo del 50% del canone mensile per ogni giorno
di ritardo, escluse domeniche e festività. L’accredito dovrebbe
essere effettuato automaticamente dal gestore telefonico, in
caso contrario, l’utente deve farne richiesta al gestore ed in
caso di mancata o insoddisfacente risposta può chiedere di
attivare il tentativo di conciliazione:
-
rivolgendosi ad una Associazione di consumatori che abbia
firmato il protocollo d’intesa con il gestore telefonico.
-
rivolgendosi al Corecom regionale utilizzando l’apposito
formulario UG che può essere scaricato dal sito
www.regione.veneto.it/corecom oppure da
www.agcom.it
.
Il tentativo di prima conciliazione (assolutamente gratuito) è
obbligatorio prima di procedere, eventualmente, per le vie
legali.
In alcuni casi molto particolari è possibile ravvisare anche un
danno “non patrimoniale” (art. 2059 c.c.) cioè quel danno
determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non
connotati da rilevanza economica, il cosiddetto “danno morale”,
ma questo può essere eventualmente riconosciuto solo attraverso
il ricorso al Tribunale.
Sempre a titolo di esempio ricordiamo che per quanto riguarda
Telecom sia l’attivazione della linea telefonica che il trasloco
devono essere effettuati entro 10 gg. dalla ricezione della
richiesta, mentre i guasti devono essere riparati entro il
secondo giorno successivo a quello della segnalazione (salvo
casi di particolare complessità)
COPERTURA ADSL
Se l’utente ha sottoscritto un contratto ADSL e non può
usufruire del servizio per mancanza di linea, può recedere
anticipatamente dal contratto senza che per questo gli vengano
applicate delle penali. La legge 40/2007 che ha convertito il
Decreto Legge 7/2007 (cd. Decreto Bersani-bis) prevede infatti
che l'utente non deve versare alcuna "penale", comunque
denominata, a fronte dell'esercizio della facolta' di recesso o
di trasferimento delle utenze, poiche' gli unici importi ammessi
in caso di recesso sono quelli "giustificati" da "costi" degli
operatori".
Nel caso abbia ricevuto apparecchi in comodato d’uso, dovrà
restituirli al gestore nei modi e nei termini previsti dal
contratto. Se gli sono state addebitate in bolletta somme
relative servizio ADSL non disponibile, potrà effettuare il
pagamento della bolletta detraendo le somme relative. Inviare
sempre una raccomandata A.R. al proprio gestore telefonico con
la richiesta di disdetta immediata del contratto ADSL, oltre
alla richiesta di accredito delle somme già pagate o dello
storno delle somme non pagate relative al servizio non
disponibile.
Se non riceve una risposta soddisfacente entro 30 gg. può
richiedere l’attivazione del procedimento di conciliazione:
-
rivolgendosi ad una Associazione di consumatori che abbia
firmato il protocollo d’intesa con il gestore telefonico.
-
rivolgendosi al Corecom regionale utilizzando l’apposito
formulario UG che può essere scaricato dal sito
www.regione.veneto.it/corecom oppure da
www.agcom.it
.
Il tentativo di prima conciliazione (assolutamente gratuito) è
obbligatorio prima di procedere, eventualmente, per le vie
legali.
BOLLETTE GONFIATE DA
NUMERAZIONI SPECIALI
Telefonia fissa: l’AGCOM
(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) con delibera n.600/09/CONS
ha introdotto con decorrenza dal 1 gennaio 2010, il blocco
automatico sia delle chiamate verso le numerazioni a
sovrapprezzo, sia verso le numerazioni internazionali e
satellitari più costose (899,895,894, 48xxx e similari). Quindi
non è più necessario che sia l’utente a chiedere la
disabilitazione, ma questa viene fatta in automatico dal gestore
telefonico. L’utente può sempre richiedere al proprio gestore
telefonico l’abilitazione di alcune numerazioni speciali o
l’attivazione di un servizio (gratuito) per coprire una gamma
più ampia di numerazioni.
Telefonia mobile: e’
utile ricordare che i numeri speciali a pagamento, che vengono
spesso utilizzati da “esperti” del Lotto, maghi, cartomanti o
chat erotiche, sono disattivati in automatico solo dai telefoni
fissi. Per bloccare queste numerazioni anche dai telefoni
cellulari occorre una specifica richiesta al proprio gestore di
telefonia mobile. La stessa cosa vale per le numerazioni che
iniziano con 4 (48xxx ecc.) relative prevalentemente a servizi
in abbonamento che a volte vengono attivati in maniera
truffaldina. Anche in questo caso consigliamo la richiesta di
disattivazione ai genitori sui cellulari di bambini e
adolescenti e ai parenti sui cellulari di persone anziane.
L’elenco delle numerazioni speciali per le quali è attivo il
blocco automatico per la telefonia fissa o a richiesta per la
telefonia mobile è consultabile sul sito dell’AGCOM: “www.agcom.it”
.
Nel caso l’utente verifichi nella propria bolletta l’addebito di
somme relative a telefonate non riconosciute può non pagare la
parte di fattura che riporta addebiti per servizi mai attivati o
per “numeri speciali”. Una volta effettuato il pagamento per
differenza, potrà attivare il procedimento di conciliazione:
-
rivolgendosi ad una Associazione di consumatori che abbia
firmato il protocollo d’intesa con il gestore telefonico.
-
rivolgendosi al Corecom regionale utilizzando l’apposito
formulario UG che può essere scaricato dal sito
www.regione.veneto.it/corecom oppure da
www.agcom.it
.
Il tentativo di prima conciliazione (assolutamente gratuito) è
obbligatorio prima di procedere, eventualmente, per le vie
legali.
CONTRATTI TELEFONICI
....... AL TELEFONO
La formula dell’adesione a distanza per i contratti con gli
operatori telefonici viene regolata dalle norme contenute nella
Delibera 664/06/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle
Comunicazioni (AGCOM) che integrano ed in parte ripetono quelle
stabilite anche dal Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 185 e
dal Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) art. 50-53. In base a
tali norme, prima della conclusione di ogni contratto a
distanza, l’operatore deve comunicare all’inizio della
conversazione il proprio nome e cognome, il nominativo della
società per conto della quale avviene il contatto telefonico e
lo scopo della telefonata. Alla fine della conversazione
l’operatore deve nuovamente comunicare il proprio nome e
cognome, il nominativo della società e nel caso di assenso
dell’utente, il numero della pratica ed i recapiti ai quali è
possibile chiedere ulteriori informazioni. La conversazione può
essere registrata, solo se l’utente è d’accordo.
Ma anche se la conversazione è registrata e c’è
il consenso al servizio, questo non può partire finchè non c’è
un contratto scritto.
Contratto scritto e revocabile.
Prima o più tardi al momento dell’inizio dell’esecuzione del
servizio, l’utente deve ricevere un apposito modulo di conferma
del contratto che deve contenere non solo i dettagli
dell’offerta, ma anche le modalità di recesso con i relativi
recapiti (Codice del Consumo art. 52 – 53, Delibera AGCOM,
664/06/CONS)
Diritto di recesso.
L’utente ha diritto di recedere dal contratto attivato a
distanza, entro 10 giorni lavorativi senza dover motivare la sua
decisione e senza penalità, inviando una raccomandata A.R. al
recapito indicato dal gestore telefonico. I 10 giorni decorrono
dalla data di conclusione del contratto e comunque da quando
sono soddisfatti gli obblighi di informazione di cui sopra. Se
non viene consegnato il modulo di conferma del contratto
contenente tutte le informazioni specificate nella Delibera
oppure non vengono date tutte le informazioni riguardanti il
diritto di recesso (o se sono errate o incomplete) il termine
diventa rispettivamente di 60 e 90 giorni.
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