L'alimentazione
è uno dei settori nei quali si sente maggiormente
l'esigenza di informare e di proteggere i consumatori.
La sicurezza e la qualità degli alimenti sono elementi
di primaria importanza non solo per una corretta
alimentazione, ma soprattutto per proteggere il
consumatore e le famiglie da ogni eventuale rischio
sanitario. |
| Per questo motivo la legislazione
italiana ed europea ha dedicato molte norme per
garantire il diritto alla sicurezza e all'informazione
del consumatore in relazioni all'acquisto dei prodotti
alimentari. |
| Ma oltre a questo ci sentiamo di
ribadire il concetto che le sole norme non sono
sufficienti a garantire condizioni di corretta e sana
alimentazione. La possibilità di effettuare acquisti in
maniera informata e consapevole, l'osservanza di
semplici regole per conservare e mantenere i cibi, la
loro corretta preparazione, la possibilità di conoscere
e scegliere prodotti che meglio corrispondono alle
nostre esigenze alimentari, sono requisiti altrettanto
necessari per mantenere una vita sana ed una migliore
alimentazione. |
| La "Campagnia per un'alimentazione
sicura e consapevole" lanciata dalla Casa del
Consumatore del Veneto tende proprio ad informare e
consigliare il consumatore sui vari aspetti legati
all'alimentazione attraverso: |
| - indicazioni, consigli ed informazioni
che saranno via via pubblicati in questo sito |
| - realizzazione di specifici documenti
che verranno distribuiti nelle piazze delle principali
città del Veneto |
| - riunioni e incontri presso istituti
scolastici con alunni, professori e genitori |
| - acquisizione di
segnalazioni o richieste di approfondimenti presso gli
"sportelli" presenti nelle nostre
sedi del Veneto |
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Etichettatura
e Pubblicità |
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L'etichetta di un alimento deve essere
sempre letta con attenzione al momento dell'acquisto,
poiché rappresenta la fonte più immediata ed essenziale
di informazioni sul prodotto. Deve sempre riportare: |
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la denominazione di vendita (il nome
dell'alimento) eventualmente seguita dal trattamento
tecnologico eseguito |
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l'elenco degli ingredienti (in ordine di
quantità decrescente) |
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il peso netto |
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il nome e la sede del produttore |
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ove necessario, il termine minimo di
conservazione o la data di scadenza |
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le modalità di conservazione
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le singole unità contenute in una
confezione |
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La denominazione di vendita è
tecnicamente la descrizione del prodotto. Denominazione
di vendita sono ad esempio: olio extravergine di oliva,
farina 00, maionese etc.; la denominazione non può
essere sostituita da un nome di fantasia o da un marchio
di fabbrica. |
In alcune condizioni, l'indicazione degli
ingredienti non viene richiesta, come per la frutta e
per la verdura fresca, gli aceti di fermentazione, i
formaggi, il burro, il latte, i prodotti che contengono
un solo ingrediente etc., o nei casi in cui la
denominazione di vendita è identica al nome
dell'ingrediente o permette di determinare la natura
dell'ingrediente senza confusione.
E' obbligatorio segnalare, tra gli ingredienti, la
presenza degli additivi. Alcuni (coloranti, conservanti,
antiossidanti, emulsionanti, addensanti ecc.) vengono
designati con il nome della categoria, cui segue il nome
specifico o il corrispondente numero CEE (es.
"antiossidante: acido L-ascorbico o E 300").
La normativa (D.
Lgs 8 febbraio 2006, n 114)
prevede inoltre l'obbligo di indicazione in etichetta
per una serie di ingredienti contenenti sostanze
allergeniche (latte vaccino, lievito, frutta secca,
cereali contenenti glutine, crostacei etc.). Su molti
prodotti il consumatore può trovare anche indicazioni
nutrizionali e il contenuto energetico, che, salvo in
alcuni casi, sono indicati facoltativamente dal
produttore. |
La dicitura "Da
consumarsi preferibilmente entro il ..."
è la data di preferibile consumo (o termine minimo di
conservazione) fino alla quale il prodotto alimentare
conserva le sue specifiche proprietà in adeguate
condizioni di conservazione (in ambienti adatti, alle
temperature previste, lontano da fonti di calore, in
luoghi asciutti); in caso contrario i processi di
alterazione possono essere sensibilmente accelerati e
l'alimento potrà risultare avariato anche prima di
quanto previsto.
La dicitura "Da consumarsi entro il ..." è il
termine perentorio entro il quale il prodotto deve
essere consumato ed è obbligatorio per i prodotti
altamente deperibili dal punto di vista microbiologico. |
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L'etichetta può riportare anche altre
indicazioni, come la data di produzione o il marchio di
qualità (DOP, IGP, STG); informazioni aggiuntive che il
produttore può inserire a propria discrezione, come
caratteristiche di pregio del proprio prodotto. |
Per le carni bovine esiste un sistema di
etichettatura più vincolante; questa prevede che debbano
essere riportate anche le seguenti informazioni:
- codice di riferimento, che rappresenta il nesso tra il
taglio di carne al banco e l'animale o il gruppo di
animali macellato
- paese di nascita
- paese di macellazione e numero di riconoscimento dello
stabilimento di macellazione
- paese di selezionamento delle carni e numero di
ric0noscimento del laboratorio. |
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La legge stabilisce, oltre agli obblighi,
anche dei divieti riguardo all’etichettatura, la
pubblicità e la presentazione di un prodotto alimentare:
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E' vietato indurre in errore il
consumatore sulle caratteristiche qualitative ed
organolettiche, composizione luogo d’origine del
prodotto. |
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È vietato aggiungere frasi, aggettivi che
abbiano la funzione di esaltare il prodotto al fine di
ricreare una pubblicità ingannevole. |
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È vietato evidenziare caratteristiche
particolari, uniche del prodotto, poiché tutti i
prodotti della stessa fascia della stessa categoria
merceologica possiedono. |
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tratto integralmente dal sito del Ministero della Salute
www.ministerosalute.it |
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